Immissione in commercio dei funghi

3 Dicembre 2016 by - Normativa

L’immissione in commercio dei funghi epigei (di superficie) spontanei è soggetta a condizioni diverse a seconda se si tratti di funghi freschi, secchi e altrimenti conservati (congelati, surgelati, preparati sott’olio, sott’aceto, in salamoia) ed è descritta dal DPR 376/1995.

In generale per l’esercizio dell’attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento dei funghi è richiesta l’autorizzazione sanitaria prevista dalle norme generali vigenti.

Funghi freschi

Le specie fungine fresche spontanee e coltivate che possono essere messe in commercio sul territorio nazionale sono quelle riportate in una lista positiva, (art. 4 DPR 376/95, Ordinanza ministeriale 3 aprile 2002 e Ordinanza ministeriale 20 agosto 2002).

Le Regioni e Province autonome possono integrare la lista con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale, che vengono riportate in specifici elenchi.

E’ consentita la commercializzazione di altre specie di funghi provenienti da altri Paesi, purché riconosciute commestibili dalla competente autorità del Paese di origine.

La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta, inoltre, ad autorizzazione comunale dell’esercente, riconosciuto idoneo alla identificazione delle specie fungine.

Il prodotto fresco in vendita deve essere obbligatoriamente sottoposto al controllo sanitario da parte dell’ispettorato micologico dell’ASL competente e quindi certificato.

Funghi secchi e conservati

Possono essere messi in commercio i funghi secchi (tasso di umidità non superiore a 12%+2% m/m) e i funghi conservati sott’olio, sott’aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati, elencati nel DPR 376/95.

A quelle previste si possono aggiungere specie importate, provenienti da altri Paesi, purché legalmente commercializzate nei Paesi di provenienza.

I funghi secchi sono venduti in confezioni chiuse, fatta eccezione per i soli funghi “porcini “, ed è obbligatoria l’osservanza da parte del confezionatore delle norme di carattere generale per l’etichettatura, nonché di quelle specifiche, previste dal DPR 376/95.